La modernizzazione del quadro normativo tra Unione Europea e Messico segna un cambio di passo decisivo per il commercio internazionale. Con la pubblicazione dei provvedimenti relativi all’Accordo Interinale sugli Scambi (iTA) su EUR-Lex e al Partenariato Strategico, si ridefiniscono ufficialmente le regole del gioco per le imprese che movimentano merci sulla rotta latinoamericana.
Per gli operatori commerciali e le aziende manifatturiere, le modifiche non riguardano soltanto la compliance documentale, ma impattano in modo diretto sulla gestione della catena logistica e sulle procedure di sdoganamento.
1. Addio al certificato EUR.1: arriva l’attestazione di origine
La novità di maggior rilievo è la progressiva archiviazione del classico certificato EUR.1. La riforma si sposta su un modello di autocertificazione:
- Dichiarazione su documento commerciale: L’origine preferenziale viene attestata dall’esportatore direttamente sulla fattura di vendita o su un altro documento di accompagnamento.
- Spostamento della responsabilità: La dogana non interviene più prima della partenza per rilasciare il certificato. L’onere di dimostrare la conformità delle merci alle regole d’origine ricade interamente sull’esportatore.
Se da un lato questo velocizza le fasi di approntamento e partenza della merce, dall’altro elimina il “filtro” doganale preventivo: eventuali discrepanze possono emergere a distanza di anni in sede di controllo post-sdoganamento, con il rischio di sanzioni per il venditore e revoca del beneficio daziario per il compratore.
2. Il Sistema REX per spedizioni sopra i 6.000 euro
Con questo aggiornamento, l’Unione Europea uniforma la rotta verso il Messico agli accordi di nuova generazione già attivi con Canada, Giappone e Regno Unito, applicando la disciplina definita dalle linee guida della Commissione Europea sul Sistema REX.
Per gli esportatori con sede nell’UE, l’accesso alla tariffa agevolata è subordinato alla registrazione nella banca dati doganale:
- Spedizioni di valore superiore a 6.000 €: L’attestazione di origine è valida ai fini del dazio preferenziale solo se l’esportatore UE è registrato nel Sistema REX (Registered Exporter) e indica espressamente il proprio numero di registrazione in fattura.
- Spedizioni di valore pari o inferiore a 6.000 €: L’attestazione può essere compilata da qualsiasi esportatore, anche in assenza di iscrizione al REX, a condizione che la merce rispetti le specifiche regole d’origine.
Per le aziende europee che sono già iscritte al REX per altre tratte commerciali, non occorrerà richiedere un codice aggiuntivo, ma sarà fondamentale aggiornare le procedure di verifica interna in conformità con le regole previste per il mercato messicano.
3. Trasporto internazionale e continuità logistica: la clausola di non alterazione
Un aspetto cruciale nell’organizzazione delle spedizioni riguarda i vincoli logistici del trasporto. Per conservare la preferenza tariffaria, non è sufficiente che il prodotto sia originario dell’UE: occorre anche garantire il rispetto dei requisiti in materia di transito e non alterazione del carico.
Quando la merce effettua scali, trasbordi o stoccaggi temporanei in Paesi terzi prima di arrivare a destinazione in Messico (o in UE in caso di import):
- Inalterabilità della merce: Il carico non può subire modifiche o lavorazioni al di fuori delle operazioni necessarie al suo frazionamento o alla sua conservazione.
- Tracciabilità dei documenti di trasporto: Le autorità doganali possono richiedere l’esibizione dell’intera catena documentale (polizze di carico B/L, lettere di vettura aerea AWB o documenti di transito T1) a riprova che la merce sia rimasta sotto costante controllo doganale.
Eventuali interruzioni o incongruenze nella documentazione di trasporto possono causare la perdita del beneficio daziario, indipendentemente dalla correttezza dell’attestazione di origine emessa in fattura.
4. Dalla teoria alla prassi: le novità nello sdoganamento
La nuova disciplina introduce opzioni operative volte a snellire le pratiche di sdoganamento per gli operatori commerciali:
- Attestazioni per spedizioni multiple (fino a 12 mesi): Per forniture continuative di beni identici inviati allo stesso destinatario, è possibile emettere un’unica attestazione su fattura con validità massima di un anno, abbattendo la burocrazia per i carichi ricorrenti.
- Domanda di preferenza a posteriori: Se al momento dell’ingresso in dogana non è stato applicato il dazio preferenziale per ritardi documentali, l’importatore ha a disposizione fino a 12 mesi dalla data di importazione per richiedere il rimborso dei dazi pagati in eccesso.
- Tolleranza per errori formali: Piccoli refusi di battitura o sviste formali che non compromettono l’identificazione certa della merce non comportano l’invalidamento automatico della preferenza doganale.
Prepararsi alla transizione: periodo transitorio e tempistiche
L’entrata in vigore operativa delle singole disposizioni decorrerà dalle date stabilite dai comunicati ufficiali delle Parti. Per assicurare una transizione ordinata senza strappi operativi nei flussi di import/export, è stato predisposto un periodo transitorio fino a 3 anni per la gestione delle merci avviate secondo la disciplina precedente. In questo lasso di tempo le aziende potranno prepararsi e adeguarsi alle nuove procedure .
Devi spedire merci da o verso il Messico?