Come evitare blocchi e sanzioni in dogana
Con l’arrivo del nuovo anno, il panorama delle importazioni europee subisce un cambiamento epocale. Dal 1° gennaio 2026, il sistema CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) è entrato ufficialmente nella sua fase definitiva di attuazione.
Per le aziende che importano merci ad alta intensità di carbonio (come ferro, acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti, idrogeno ed energia elettrica), le regole cambiano drasticamente. Ecco tutto quello che devi sapere per gestire la transizione senza rischi.
L’obbligo del Dichiarante CBAM Autorizzato
In base all’art. 5 del Regolamento UE 2023/956 e ai recenti avvisi dell’Agenzia delle Dogane (ADM), per continuare a importare merci soggette a CBAM nel territorio dell’Unione Europea è necessario ottenere lo status di “dichiarante CBAM autorizzato”.
Cosa accade senza l’autorizzazione?
Muoversi in ritardo o ignorare la normativa espone l’azienda a rischi operativi e finanziari pesanti:
- Blocco delle merci alla frontiera.
- Rifiuto dello sdoganamento da parte delle autorità.
- Applicazione di sanzioni amministrative e pecuniarie.
Le novità del 2026: Semplificazioni e Deroghe
Nonostante il rigore della norma, il recente Regolamento UE 2025/2083 ha introdotto alcune importanti semplificazioni per agevolare le imprese.
- Esenzione “De Minimis” (Soglia 50 Tonnellate)
Una delle novità più rilevanti riguarda l’esenzione basata sulla massa netta. Gli importatori sono esentati dagli obblighi CBAM se la massa netta totale di tutte le merci CBAM importate in un anno civile non supera cumulativamente le 50 tonnellate.
Nota bene: Anche se esenti dagli obblighi di acquisto certificati, a partire dal 1° gennaio 2026 i soggetti interessati dovranno comunque dichiarare formalmente l’esenzione nella bolletta doganale.
- Deroga temporanea: c’è tempo fino al 31 Marzo
L’Agenzia delle Dogane ha chiarito che esiste una finestra di flessibilità. È possibile continuare a importare merci CBAM a patto di presentare la domanda di autorizzazione entro il 31 marzo 2026 (e comunque prima dell’importazione stessa).
Questa deroga permette l’immissione in libera pratica delle merci in attesa della decisione dell’autorità competente.
Il regime temporaneo scadrà improrogabilmente il 30 settembre 2026.