Incoterms®2020
TAVOLA SINOTTICO-COMPARATIVA PREDISPOSTA DA ICC ITALIA
Il 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore le nuove regole INCOTERMS elaborate dalla Camera Internazionale del Commercio (International Chamber of Commerce – ICC).
Le regole INCOTERMS fissano le condizioni commerciali essenziali a livello globale per la vendita di beni, facilitando gli scambi internazionali. “In un contratto per la vendita di beni, una regola Incoterms® 2020 “definisce chiaramente i rispettivi obblighi delle parti in merito ad aspetti quali rischi, spese e organizzazione del trasporto nonché sdoganamento, riducendo così le probabilità di complicazioni legali”. (Cit. “Incoterms® 2020, Prefazione, Pag. 5)
È molto importante che le parti precisino esplicitamente quale edizione intendano usare quando incorporano gli Incoterms nel contratto di compravendita considerato che le nuove norme non abrogano quelle precedenti. Tralasciare l’anno potrebbe causare problemi che potrebbero rivelarsi difficili da risolvere. L’indicazione di un luogo o un porto convenuto, ossia l’esatto luogo di consegna della merce, è fondamentale per il buon funzionamento delle regole Incoterms® 2020 in quanto viene definito il punto preciso in cui avviene il passaggio dei rischi e delle spese tra il venditore e il compratore. Il modo più sicuro è utilizzare la dicitura [regola Incoterms scelta] [porto, luogo o punto convenuto] Incoterms® 2020.
Nella nuova edizione i termini sono rimasti 11, senza toccare quelli relativi al trasporto marittimo, compreso quello in vie navigabili interne (FAS, FOB, CFR, CIF).
È invece stato sostituito il termine DAT (Delivered at Terminal) del 2010 con il nuovo termine DPU (Delivered at Place Unloaded), precisando che il luogo di destinazione può essere di qualsiasi tipo e non solo il terminal. Il venditore si fa onere delle operazioni di scarico.
Per tutte le altre modalità di trasporto, restano le condizioni EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DDP, con alcune modifiche.
Nella resa FCA per esempio, il trasporto marittimo è svolto con la possibilità di rilasciare al venditore, espressamente autorizzato dal compratore, una polizza di carico con annotazione di messa a bordo (on board) quando il luogo di (presa in) consegna sia un punto interno del paese di partenza e lontano dal porto, per consentire al venditore il controllo della merce fino alla caricazione in nave.
Nei termini CIP e CIF sono previsti differenti livelli di copertura assicurativa. Negli Incoterms® 2020 è prevista inoltre la possibilità che il trasporto nelle rese FCA/DAP/DPU e DDP venga effettuato non con third-party carriers (lett. vettori di terze parti) ma utilizzando mezzi di trasporto propri del venditore (nei termini D) e compratore (nel termine FCA).
Brevi definizioni dei nuovi Incoterms ®2020
Gli 11 termini disciplinati dall’edizione 2020 degli Incoterms®, possono essere classificati per cumulo di obbligazioni in capo al venditore:
• Gruppo E: EXW (termine che individua le minori obbligazioni in campo al venditore)
• Gruppo F: FCA – FAS – FOB (trasporto principale a carico del compratore)
• Gruppo C: CPT – CIP – CFR – CIF (il venditore paga il trasporto ma il rischio è del compratore)
• Gruppo D: DAP – DPU – DDP (il venditore consegna a destino. Trasporto e rischi a suo carico)
Di seguito una breve analisi di ogni singolo termine:
Brevi definizioni dei nuovi Incoterms® 2020
EXW
FRANCO FABBRICA
LʼEXW comporta il livello minimo di obbligazioni per il venditore. Egli effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore nei propri locali o in altro luogo convenuto (stabilimento, fabbrica, magazzino, ecc.). Il venditore non ha l’obbligo di caricare la merce sul veicolo di prelevamento, né di sdoganarla all’esportazione, nel caso in cui tale sdoganamento sia previsto.
FCA
FRANCO VETTORE
Il venditore effettua la consegna rimettendo la merce al vettore o ad altra persona designata dal compratore nei propri locali o in altro luogo convenuto. Si raccomanda alle parti di specificare il più chiaramente possibile il punto nel luogo di consegna convenuto, poiché il rischio passa al compratore in tale punto.
CPT
TRASPORTO PAGATO FINO A
Il venditore effettua la consegna rimettendo la merce al vettore o ad altra persona designata dallo stesso venditore in un luogo concordato (se tale luogo è stato concordato tra le parti). Il venditore deve stipulare il contratto di trasporto e sopportare le spese necessarie per l’invio della merce al luogo di destinazione convenuto.
Il venditore adempie la sua obbligazione di effettuare la consegna quando rimette la merce al vettore e non quando la merce arriva al luogo di destinazione.
Le spese di scaricazione sono a carico del compratore. Esse invece gravano sul venditore se inserite nel contratto di trasporto, da questi stipulato a sue spese.
CIP
TRASPORTO E ASSICURAZIONE PAGATI FINO A
Il venditore effettua la consegna rimettendo la merce al vettore o ad altra persona da lui stesso designata in un luogo concordato (se tale luogo è stato concordato tra le parti). Il venditore deve stipulare il contratto di trasporto e sopportare le spese necessarie per l’invio della merce al luogo di destinazione convenuto, oltre che ottenere una copertura assicurativa minima. Venditore e compratore possono, ovviamente, pattuire una copertura più ampia di quella prevista, possono anche provvedere, ciascuno per proprio conto, ad assicurare la merce per la tratta di rischio di rispettiva spettanza.
Le spese di scaricazione sono a carico del compratore.
Il venditore adempie la propria obbligazione di effettuare la consegna quando rimette la merce al vettore e non quando la merce arriva al luogo di destinazione.
DAP
RESO AL LUOGO DI DESTINAZIONE
Il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore sul mezzo di trasporto di arrivo pronta per la scaricazione nel luogo di destinazione convenuto. Il venditore sopporta tutti i rischi connessi al trasporto della merce al luogo convenuto. Lo sdoganamento allʼimportazione è a carico dellʼimportatore. Le spese di scaricazione sono a carico del compratore. Esse invece gravano sul venditore se inserite nel contratto di trasporto, da questi stipulato a sue spese.
DPU
RESO AL LUOGO DI DESTINAZIONE SCARICATO
Con tale termine, il venditore consegna – e trasferisce il rischio – all’acquirente quando la merce è messa a disposizione dell’acquirente scaricata in un luogo di destinazione concordato o nel punto concordato all’interno di quel luogo, se tale punto viene concordato. Il venditore si assume, pertanto, tutti i rischi connessi al trasporto e alla scaricazione della merce nel luogo di destinazione concordato.
DDP
RESO SDOGANATO
Il venditore consegna – e trasferisce il rischio – all’acquirente quando la merce, pronta per essere scaricata dal mezzo di trasporto in arrivo, è messa a disposizione dell’acquirente nel luogo di destinazione concordato o nel punto concordato all’interno di quel luogo, se tale punto viene concordato. Il venditore si assume, pertanto, tutti i rischi connessi al trasporto della merce nel luogo di destinazione indicato o nel punto concordato all’interno di quel luogo. Il venditore, inoltre, ha l’obbligo di sdoganare la merce, non solo per l’esportazione ma anche per l’importazione.
In questa regola Incoterms, la consegna e l’arrivo a destinazione coincidono.
FAS
FRANCO LUNGO BORDO
Il venditore effettua la consegna mettendo la merce sottobordo della nave (ad es. su una banchina o sopra una chiatta) designata dal
compratore nel porto d’imbarco convenuto. Il rischio di perdita o di danni alla merce passa quando la merce è sottobordo della nave e il
compratore sopporta tutte le spese da tale momento in avanti.
FOB
FRANCO A BORDO
Il venditore effettua la consegna mettendo la merce a bordo della nave designata dal compratore nel porto d’imbarco convenuto o procurando la merce già così consegnata. Il rischio di perdita o di danni alla merce passa quando la merce è a bordo della nave e il compratore sopporta tutte le spese da tale momento in avanti.
CFR
COSTO E NOLO
Il venditore effettua la consegna mettendo la merce a bordo della nave o procurando la merce già così consegnata. Il rischio di perdita o di danni alla merce passa quando la merce è a bordo della nave. Il venditore deve stipulare il contratto di trasporto e sopportare le spese necessarie per l’invio della merce al porto di destinazione convenuto.
Quando si utilizzano CPT, CIP, CFR o CIF, il venditore adempie la sua obbligazione di effettuare la consegna quando rimette la merce al vettore secondo quanto specificato dalla regola scelta e non quando la merce arriva al luogo di destinazione. Le spese di scaricazione sono a carico del compratore. Esse invece gravano sul venditore se inserite nel contratto di trasporto, da questi stipulato a sue spese.
CIF
COSTO, ASSICURAZIONE E NOLO
Il venditore effettua la consegna mettendo la merce a bordo della nave o procurando la merce già così consegnata. Il rischio di perdita o di danni alla merce passa quando la merce è a bordo della nave. Il venditore deve stipulare il contratto di trasporto e sopportare le spese necessarie per l’invio della merce al porto di destinazione convenuto. Il venditore provvede anche ad una copertura assicurativa contro il rischio del compratore di perdita o danni alla merce durante il trasporto. Venditore e compratore possono, ovviamente, pattuire una copertura più ampia di quella prevista, possono anche provvedere, ciascuno per proprio conto, ad assicurare la merce per la tratta di rischio di rispettiva spettanza, qualunque sia la Regola utilizzata.
*Il riferimento a “procurare “ qui riguarda le cosiddette vendite multiple a catena (string sales), particolarmente frequenti nel commercio di materie prime.