Condizioni, documenti necessari e procedure MASE per richiedere lo status di dichiarante ed evitare blocchi doganali nell’importazione di merci CBAM.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/486, l’Unione Europea ha definito il quadro normativo definitivo che disciplina le condizioni e le procedure per ottenere lo status di dichiarante CBAM autorizzato.
A partire dal 2026, l’ottenimento di questo status rappresenterà un requisito vincolante e pregiudizievole: nessun importatore potrà immettere in libera pratica sul territorio doganale dell’Unione merci ad alta intensità di carbonio (come acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti, idrogeno ed energia elettrica) senza aver prima ottenuto l’autorizzazione ufficiale.
Tempistiche e Canali di Presentazione
Per consentire alle aziende un’adeguata pianificazione operativa ed evitare colli di bottiglia alle dogane, la finestra temporale per l’invio delle istanze è stata aperta anticipatamente:
Piattaforma Operativa: La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il Registro CBAM (il portale elettronico centralizzato messo a disposizione dalla Commissione UE).
Autorità Competente per l’Italia: Nel nostro Paese, la valutazione dei requisiti e il rilascio della qualifica sono affidati al MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica).
Ruolo del Rappresentante Doganale: Qualora l’importatore si avvalga di un rappresentante doganale indiretto, quest’ultimo può richiedere lo status di dichiarante autorizzato per conto dell’importatore, previa accettazione formale del mandato.
Requisiti di Compliance e Documentazione Richiesta
Il Regolamento (UE) 2025/486 stabilisce rigorosi criteri di affidabilità finanziaria e doganale. Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento quadro, la pratica deve essere corredata da un set documentale completo:
Dati Identificativi e Anagrafici: Ragione sociale, sede legale, recapiti del referente e codice EORI in corso di validità.
Inquadramento Economico: Descrizione dettagliata della principale attività economica esercitata nell’Unione Europea.
Reputazione Fiscale e Doganale:
Certificazione rilasciata dagli enti preposti attestante l’assenza di debiti fiscali e contributivi pendenti.
Autocertificazione e verifica di assenza di sanzioni o violazioni gravi e ripetute della normativa doganale, fiscale e sulle regole di mercato nei 5 anni precedenti la domanda.
Solvibilità e Capacità Finanziaria: Presentazione dei bilanci d’esercizio con relativi conti profitti e perdite riferiti agli ultimi 3 anni fiscali.
Stima dei Flussi di Importazione: Una Proiezione dettagliata, sia in termini di volume fisico (tonnellate) sia di valore monetario, delle merci CBAM che si prevede di importare nell’anno in corso e in quello successivo.
Perché Richiedere l’Autorizzazione in Anticipo
Il processo di istruttoria da parte del MASE e delle autorità doganali prevede tempi di verifica documentale. Attendere l’ultimo momento per l’invio della pratica comporta rischi operativi elevatissimi:
Blocco dei Flussi Doganali: Senza il codice di autorizzazione, le merci verranno bloccate in dogana alla voce di immissione in libera pratica.
Costi di Giacenza e Sanzioni: Il ritardo nella compliance può generare costi imprevisti di sosta nei terminal portuali e interportuali, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative previste per il mancato rispetto della normativa.
Per una panoramica completa sulla normativa generale, la lista delle merci colpite e il calendario delle scadenze, consulta la nostra Guida Generale al Regolamento CBAM.
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