Origine preferenziale UE: l’UE riscrive le procedure.

Cosa cambia con il nuovo regolamento 2026/1183

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1183, in vigore dal 3 giugno 2026, la Commissione europea aggiorna in profondità le procedure sull’origine preferenziale delle merci, modificando il regolamento (UE) 2015/2447 attuativo del Codice doganale dell’Unione.

Non cambiano le regole con cui un prodotto acquisisce l’origine. Cambia però tutto ciò che riguarda dogane, esportatori e importatori: come l’origine va provata, comunicata e controllata lungo la filiera. Per chi lavora nella logistica internazionale, il punto chiave è uno: l’origine preferenziale smette di essere una formalità da sistemare in fattura e diventa un processo continuo, fatto di dati, tracciabilità e responsabilità condivise tra gli operatori.

Una struttura normativa riorganizzata

La materia viene riordinata in sezioni autonome: procedure sui regimi preferenziali, sistema REX, Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG), cooperazione tra dogane, certificazione elettronica e dichiarazioni del fornitore. Cambiano anche i riferimenti normativi da citare nelle procedure interne e nei modelli aziendali, che vanno quindi aggiornati.

Esportatore autorizzato e sistema REX: più obblighi, meno soglie

L’esportatore autorizzato resta una figura chiave, ma legata più strettamente ai requisiti del singolo accordo preferenziale.

Il vero cambio di passo riguarda il REX: il numero identificativo dell’esportatore registrato dovrà comparire sui documenti di origine indipendentemente dal valore della spedizione, sia per gli esportatori UE che per quelli dei Paesi beneficiari SPG. La soglia storica dei 6.000 euro resta utile solo dove l’accordo non impone diversamente — va quindi controllata caso per caso.

Arriva anche un monitoraggio periodico basato sul rischio: ogni variazione dei dati va segnalata subito, e dichiarazioni false o obblighi disattesi possono portare alla revoca della registrazione.

Dichiarazioni del fornitore: si va verso dati standardizzati

Cambia impostazione anche la dichiarazione del fornitore, il documento con cui un’azienda UE certifica al cliente il carattere originario delle merci fornite.

Il nuovo articolo 61 introduce un formato basato su dati codificati e standardizzati, pensato per lo scambio elettronico. Modelli Word improvvisati, PDF non strutturati o dichiarazioni generiche non collegate a un accordo specifico diventano progressivamente insufficienti.

Il fornitore dovrà inoltre segnalare tempestivamente ogni variazione che renda la dichiarazione non più valida. Le dogane potranno verificarne l’accuratezza tramite le autorità dello Stato del fornitore, con 120 giorni di tempo per rispondere: senza riscontro, la dichiarazione non potrà essere usata per provare l’origine.

Conoscenza dell’importatore: procedura più semplice, prova non più leggera

Dove l’accordo lo consente, l’importatore può chiedere la preferenza senza dichiarazione dell’esportatore, ma deve comunque disporre di un dossier solido su classificazione, regola di origine, materiali e processo produttivo. Anche qui vale il termine di 120 giorni per le verifiche tra autorità doganali; in caso di lacune, la preferenza può essere negata.

Documenti scaduti e sostituzione delle prove di origine

Il regolamento apre, a condizioni precise, all’uso di documenti di origine scaduti per merci già vincolate a regimi speciali (transito, deposito, perfezionamento attivo, ammissione temporanea, zona franca) — comunque non oltre due anni dal rilascio del documento.

Viene inoltre semplificata la sostituzione delle prove di origine all’interno dell’UE, utile soprattutto per hub logistici e depositi doganali che frazionano le spedizioni dopo l’arrivo: il documento sostitutivo non può però superare la validità dell’originale.

Perfezionamento attivo e SPG

Il nuovo articolo 69 bis consente, in casi specifici, che i prodotti trasformati in perfezionamento attivo mantengano l’origine preferenziale delle merci di partenza. Nel frattempo, per l’SPG si conferma definitivamente il passaggio dal certificato Form A al sistema REX, con obblighi di conservazione documentale più stringenti per gli esportatori dei Paesi beneficiari.

e-PoC UE: la certificazione di origine diventa elettronica

Nasce e-PoC UE, il sistema europeo per i certificati elettronici di origine, destinato a integrarsi con le dogane nazionali tramite EU CSW-CERTEX. Tempistiche chiave: cooperazione con i Paesi PEM non prima del 26 giugno 2030, scambio automatico dei dati sui certificati EUR.1 dal 29 giugno 2033.

Cosa cambia in pratica per le imprese

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, ma alcune disposizioni — in particolare quelle su dichiarazioni del fornitore e digitalizzazione — hanno applicazione differita nel tempo.

Detto questo, conviene non aspettare le singole scadenze. L’Unione europea sta costruendo un modello in cui l’origine deve essere tracciabile lungo la filiera, supportata da dati strutturati, verificabile dalle autorità, collegata alle dichiarazioni doganali e gestibile in formato elettronico.

Per gli esportatori, una gestione debole dell’origine preferenziale può tradursi in perdita della preferenza per il cliente estero, recuperi daziari, contestazioni contrattuali e revoca dello status REX. Per gli importatori, il rischio principale è richiedere preferenze senza un dossier sufficiente, soprattutto quando si utilizza la conoscenza dell’importatore o quando la merce transita da depositi, regimi speciali o operatori intermedi.

L’origine preferenziale, in sintesi, non può più essere gestita come una formula da inserire in fattura all’ultimo momento: va governata come un processo aziendale permanente, integrato con le decisioni di acquisto, produzione, vendita e logistica.

Fonte: regolamento di esecuzione (UE) 2026/1183 del 3 giugno 2026, che modifica il regolamento (UE) 2015/2447.

 

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