Riforma doganale: novità sulla temporanea esportazione

Nuovi limiti per l’esportazione e importazione temporanea

La riforma doganale, approvata dal Consiglio dei Ministri il 26 marzo 2024, introduce cambiamenti significativi nella gestione dell’importazione ed esportazione temporanea, modificando il sistema attuale previsto dal Testo Unico delle disposizioni legislative doganali (DPR 43/73).

Secondo questa normativa, gli uffici doganali hanno il potere di autorizzare la temporanea importazione ed esportazione di determinati beni. Questa misura facilita il commercio internazionale, consentendo che beni come veicoli, macchinari, materiali, attrezzature e bestiame possano entrare o uscire temporaneamente dal paese, previa presentazione di una cauzione.

Cambiamenti nella temporanea esportazione

L’articolo 72 delle Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione rivede il regime della temporanea importazione ed esportazione, riformando principalmente quest’ultimo.

Il competente ufficio dell’Agenzia puo’ autorizzare l’esportazione temporanea di merce unionale, destinata a essere reimportata tal quale, da utilizzare come campioni, per studio, per visionatura, per esperimento, per collaudo, per tentarne la vendita, per manifestazioni culturali, fieristiche, artistiche, sportive, tecniche, scientifiche, per turismo, per spettacoli, esclusi quelli cinematografici, per pascolo, per riproduzione nonche’ per altre similari esigenze.

Inoltre, le merci esportate temporaneamente devono essere reimportate nella loro forma originaria e possono rimanere all’estero per un massimo di 36 mesi, con possibilità di proroga su richiesta motivata.

Limiti dell’esportazione temporanea e superamento dell’importazione temporanea

La riforma elimina il regime della temporanea importazione e riduce notevolmente le possibilità di esportazione temporanea. In particolare, l’articolo 72 esclude la possibilità di inviare macchinari all’estero per scopi produttivi. Se i beni vengono esportati per uso produttivo, è necessario fare riferimento al Codice doganale dell’Unione, che prevede la possibilità di reimportare merci non unionali senza pagare dazi, se reintrodotte entro tre anni. Inoltre, il regime di ammissione temporanea permette l’ingresso di merci non unionali nell’UE per essere poi riesportate senza modifiche.

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