I distillati e i vini Made in Italy sbarcano nella terra della tequila: salud a Mexico!

Case History: spedizioni da Milano a Cuautitlan, Messico, con servizio intermodale, resa door-to-door

In collaborazione con il nostro agente spedizioniere internazionale messicano, seguiamo, con frequenza mensile, un traffico di spedizioni via mare container con destinazione finale Cuautitlan, resa DAP. La merceologia consiste in distillati e superalcolici.

I carichi vengono effettuati nella zona di Milano ed i container vengono imbarcati dal porto di Genova, mentre il porto di sbarco è Veracruz, Messico.

Qui la spedizione procede via treno verso la destinazione finale, Cuautitlan.

Il Messico e gli accordi di origine preferenziale: esportatore provvisto di status esportatore autorizzato

Il Messico ha accordi di origine preferenziale siglati con l’Unione Europea per effetto dei quali la merce accompagnata da un certificato Eur1 emesso da uno spedizioniere italiano potrà godere dell’esenzione/riduzione daziaria all’import in Messico.

La certificazione può anche essere sostituita da una semplice dichiarazione su fattura per spedizioni di importo inferiore a 6.000,00€.

Nel nostro caso, essendo il valore fattura normalmente ben superiore a tale importo ed essendo il caricatore Esportatore Autorizzato, egli ha può attestare l’origine preferenziale direttamente sulla fattura commerciale (indicando in fattura il numero dell’autorizzazione).

Esportazione di alcolici, accise in regime sospensivo

I prodotti alcolici del nostro esportatore italiano sono sottoposti ad accisa in regime sospensivo: provengono da deposito fiscale e sono destinati a un luogo dal quale lasciano il territorio della Comunità Europea.

L’accisa è una imposta sulla fabbricazione e vendita di determinate categorie di beni di consumo, tra i quali rientrano prodotti alcolici, vino e birra.

Il regime sospensivo è quel regime fiscale applicabile alla fabbricazione, trasformazione, detenzione, circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, fino al momento dell’esigibilità dell’imposta o del verificarsi di una causa estintiva del debito di accisa. (adm.gov.it)

La circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo inizia nel momento in cui essi lasciano il deposito fiscale di spedizione.

Ricordiamo che il depositario autorizzato mittente (e/o altri soggetti) è tenuto a fornire garanzia per il pagamento dell’accisa gravante sui prodotti stessi.

Emissione documento e-AD: come funziona?

La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo è consentita soltanto sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico (e-AD) emesso dal sistema informativo dell’autorità fiscale competente nel territorio in cui ha sede il mittente.

Il soggetto speditore presenta alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione una bozza di documento amministrativo elettronico mediante il sistema informatizzato.

Il sistema informativo dell’AD risponde assegnando un codice unico di riferimento amministrativo (ARC) che unitamente alla bozza presentata dallo speditore formano l’e-AD (documento amministrativo elettronico).

Lo speditore fornisce alla persona che accompagna i prodotti sottoposti ad accisa, una copia stampata del documento amministrativo elettronico o qualsiasi altro documento commerciale che indichi, in modo chiaramente identificabile, il codice unico di riferimento amministrativo. Tale documento deve poter essere esibito su richiesta alle autorità competenti durante tutta la circolazione in regime di sospensione dall’accisa.

La circolazione in regime sospensivo si conclude nel momento in cui gli stessi hanno lasciato il territorio dell’Unione. Tale circostanza e attestata dalla nota di esportazione emessa dall’Ufficio Doganale di esportazione sulla base del visto uscire dell’Ufficio Doganale di uscita.

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