Spedizioni internazionali Africa: novità Kenya

La Kenya Revenue Authority (KRA) introduce l’obbligo del Certificato di Origine per tutte le merci importate
La Kenya Revenue Authority (KRA) ha reso noto che, a partire dal 1° luglio 2025, tutte le merci importate nel Paese devono essere accompagnate da un Certificato di Origine (Certificate of Origin – COO). Questa nuova direttiva rientra in un più ampio inasprimento delle misure di controllo e si basa sulla Section 44A del Tax Procedures Act, modificata dalla Finance Act 2025.

Il Certificato di Origine (COO) deve contenere:

  • Nome e indirizzo dell’esportatore
  • Nome e indirizzo dell’importatore
  • Porto di origine
  • Descrizione accurata delle merci
  • Quantità delle merci
  • Paese di origine
  • Paese di destinazione

Perché il Kenya Introduce il Certificato di Origine?

Le ragioni principali dietro questa introduzione sono:

  • Verifica dell’origine delle merci: Il Certificato di Origine consente alle autorità doganali di determinare il paese di fabbricazione o produzione delle merci. Questo è cruciale per vari scopi, inclusa l’applicazione corretta dei dazi doganali.
  • Contrasto alle importazioni non conformi: Il COO aiuta a proteggere le aziende keniote dall’importazione di prodotti non conformi agli standard locali o soggetti a sanzioni.
  • Rispetto degli accordi commerciali: Tradizionalmente, il Certificato di Origine era richiesto solo per le merci che beneficiavano di dazi preferenziali in virtù di accordi commerciali. L’estensione a tutte le importazioni mira a garantire che tutti gli accordi commerciali siano rispettati e che non ci siano malintesi sulle tariffe.
  • Tracciabilità e applicazione delle tariffe: Il certificato deve contenere dettagli come il nome e l’indirizzo dell’esportatore e dell’importatore, il porto di origine, una descrizione accurata delle merci, la quantità, il paese di origine e il paese di destinazione. Questi dettagli sono essenziali per tracciare correttamente le merci e applicare le tariffe appropriate.
  • Prevenzione di pratiche illecite: La KRA ha avvertito che la mancata presentazione di un Certificato di Origine valido comporterà sanzioni, inclusi il sequestro o la confisca delle merci. Questo serve a scoraggiare l’importazione di prodotti non dichiarati o con origine fraudolenta.

Finestra di Tolleranza: Un Periodo di Adattamento

Per consentire a importatori ed esportatori un agevole adeguamento, la KRA ha previsto una finestra di tolleranza fino al 1° settembre 2025. Durante questo periodo, sarà possibile regolarizzare le spedizioni che, pur prive di COO, sono già in transito o arrivate.

Informativa ufficiale

Requirement for Mandatory Certificate of Origin on Imports into Kenya – MZV: https://mzv.gov.cz/file/5887443/KENYA_IMPOSES_MANDATORY_CERTIFICATE_OF_ORIGIN_FOR_ALL_IMPORTS.pdf

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